Ordine degli Avvocati di Urbino

Accesso civico

Responsabile per l’accesso civico: Avv. Nicoletta Bonci Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: Avv.

Responsabile per l’accesso civico: Avv. Nicoletta Bonci

Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: Avv. Lorenzo Tempesta

L’accesso agli atti e ai documenti del COA è disciplinato dalle disposizioni di seguito elencate.

Accesso agli atti ex L. 247/1990. Ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente o indirettamente.

Il D. LGS. 33/2013 (“Decreto Anticorruzione”) così come modificato dal D. LGS. 97/2016 ha esteso ulteriormente tale prerogativa introducendo l’accesso civico generalizzato, che stabilisce il diritto di accesso, nei limiti della legge, di chiunque a qualsiasi atto senza obbligo di motivazione e indipendentemente dal proprio legame soggettivo con l’atto stesso. L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni della Pubblica Amministrazione senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5, D.LGS. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare.
  • L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni  ulteriori rispetto a quelli che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare.

L’ istanza di accesso agli atti, di accesso civico semplice e generalizzato, può essere presentata:

  • a mezzo PEC all’indirizzo ord.urbino@cert.legalmail.it
  • in forma cartacea, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, presso gli uffici dell’Ordine degli Avvocati – Via Raffaello 28, 61029 Urbino (PU)

Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del COA il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

 

Ultimo aggiornamento

9 Marzo 2023, 15:32