I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati.
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati.
Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato la nuova piattaforma unica nazionale che permette agli avvocati di eseguire, con una sola operazione, il deposito a fini statistici (art. 11, d.l. 132/2014) degli accordi di negoziazione assistita e, per i soli accordi in materia di famiglia, il deposito finalizzato all’archiviazione e conservazione da parte dei Consiglio dell’Ordine (art. 6, c. 3-ter, d.l. 132/2014).
La piattaforma è accessibile dall’“Area Avvocati” (con SPID o CNS) al seguente link https://negoziazione.consiglionazionaleforense.it/
Nella pagina del sito web del CNF https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi sono disponibili ulteriori indicazioni sul funzionamento della piattaforma.
Si raccomanda di compilare correttamente e integralmente i dati richiesti in fase di deposito degli accordi e di controllare, prima del caricamento in piattaforma, la completezza e la leggibilità dei documenti.
Ultimo aggiornamento
23 Maggio 2024, 09:03