Ricorso in prevenzione
“In mancanza di accordo tra Avvocato e Cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
“In mancanza di accordo tra Avvocato e Cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’Avvocato in relazione all’opera prestata” art. 13, c. 9, Legge n. 247/2012
Allegato B Modello tentativo di conciliazione ex art. 13 c. 9 L. 247-2012
Consigliere Referente: Avv. Pasquale Marra
Referente Segreteria Consiglio dell’Ordine: Dott.ssa Alessia Pandolfi
Tel. 07224041
E-mail: info@ordineavvocatiurbino.it
Ultimo aggiornamento
3 Agosto 2023, 15:44