Modifiche alle specifiche tecniche del PCT
In data odierna (07 gennaio 2016) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 , il decreto 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche del PCT apportate dal responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia così come richieste dal comma 3 dell’art. 16 undecies del DL 179/12 introdotto con la legge di conversione del decreto legge n. 83/15.
Le modifiche apportate acquisteranno efficacia, ex art. 2 decreto 28 dicembre 2015, dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel portale dei servizi telematici del ministero della giustizia e quindi dal giorno 9 GENNAIO 2016.
L’art. 19 ter aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali i Colleghi dovranno attestare la conformità di una copia informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento informatico separato:
Art. 19-ter
Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica e’ destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonche’ del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformita’ e’ inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita’ e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento puo’ essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformita’ e’ inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilita’ del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.».
Dalla lettura dell’articolo 19 ter si comprende che per i destinatari della norma si applichino le disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell’ipotesi, residuale, dettata dal comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato non debba più contenere hash e riferimento temporale, essendo adesso sufficiente che l’attestazione contenga:
1) una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità
2) il relativo nome del file
3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).
Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica, cosi come disposto dal comma 3 dell’art. 19 ter.
Il comma 6 dell’art. 19 ter, precisa poi che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici.
Ultimo aggiornamento
8 Gennaio 2016, 11:46