Ordine degli Avvocati di Urbino

Rinnovo Elenco dei delegati alle vendite Trib. di Urbino

Si informa che il Consiglio dell’Ordine sta provvedendo all’aggiornamento dell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. ai fini della comunicazione al Presidente del Tribunale di Urbino, che a sua volta formerà l’elenco dei professionisti da trasmettere al giudice dell’esecuzione per il triennio 2021-2023.

Gli interessati potranno inviare la domanda di inserimento nel predetto elenco solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

ord.urbino@cert.legalmail.it

entro e non oltre il 15 marzo 2021, indicando nell’oggetto “Domanda di inserimento nell’elenco dei delegati alle vendite immobiliari del Tribunale di Urbino 2021/2023

Si rappresenta che la domanda dovrà essere nuovamente presentata anche da coloro che risultano essere già iscritti nell’Elenco del precedente triennio.

Le richieste di inserimento dovranno essere accompagnate da “schede informative dettagliate” firmate e sottoscritte da ciascun professionista, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali, gli eventuali titoli di formazione professionale particolarmente qualificanti ai fini dell’affidamento delle deleghe, nonchè, in ragione della peculiarità del contesto urbinate (caratterizzato da un ristretto numero di creditori di natura bancaria), dell’assenza di rapporti professionali con i soggetti che ordinariamente rivestono il ruolo di creditori procedenti o intervenuti.

La mancata o carente trasmissione della scheda dettagliata non costituisce mera irregolarità formale, ma causa di impedimento per il giudice di compiere una valutazione necessaria alla scelta dei professionisti da nominare. Pertanto tali richieste incomplete non saranno trasmesse al Presidente del Tribunale.

Si rammenta inoltre che, al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

 

Ultimo aggiornamento

16 Febbraio 2021, 13:28